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Proposta di Legge della Deputata Annagrazia Calabria

Proposta di Legge della Deputata Annagrazia Calabria2020-09-07T01:03:17+02:00

Riportiamo di seguito il testo integrale del Progetto di Legge n.2467 presentato alla Camera a firma della Deputata Annagrazia Calabria (PdL).
Potete seguire tutti gli aggiornamenti relativi al Progetto di Legge, nell’apposita pagina sul sito della Camera dei Deputati.


RELAZIONE

Legislatura 16º – Proposta di legge N. 2467 – Disposizioni in materia di agevolazioni per i viaggi svolti in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative

Onorevoli Colleghi! – Gli articoli 3 e 48 della Costituzione sanciscono il dovere da parte dello Stato di rimuovere ogni ostacolo all’effettiva partecipazione dei cittadini al voto.
Eppure le norme vigenti che regolano l’esercizio del diritto di voto non consentono l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alle votazioni. Accade, infatti, che molte persone, per diversi motivi, si trovino lontano dal luogo di residenza, anche solo temporaneamente per studio o per lavoro, e che, per questioni logistiche ed economiche, rinuncino a esercitare il proprio diritto. Recentemente, al nostro sistema elettorale sono state apportate modifiche finalizzate a rendere il diritto di voto più accessibile, ad esempio, ai pazienti in condizioni di gravità ricoverati nelle strutture sanitarie o alle persone detenute negli istituti penitenziari, ma poco è stato fatto per quella parte della popolazione che si trova lontano dalla propria città di residenza. La maggior parte di questi cittadini, in maggioranza giovani, per non dover affrontare i costi del viaggio non eserciterà, quindi, quello che è un diritto e, anche, un dovere civico.
Le agevolazioni oggi previste per raggiungere il rispettivo comune di residenza, come lo sconto sui biglietti ferroviari regionali, risultano assolutamente inadeguate e solo parzialmente utilizzabili, perché di fatto applicabili solo ai viaggi di breve raggio. La legislazione vigente in materia è, peraltro, disorganica e poco chiara.
È necessario, pertanto, prevedere un’apposita normativa che regolamenti l’intera materia.
In altri Stati democratici, quali ad esempio Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio e Danimarca, viene invece consentito al cittadino, che si trovi lontano dal proprio seggio di appartenenza, di votare con diverse modalità, tramite, ad esempio, il voto presso un altro seggio, il voto per corrispondenza o il voto per delega.
È necessario pertanto approntare strumenti che rendano effettiva, anche nel nostro Paese, la possibilità dì adempiere al proprio dovere civico.
La presente proposta di legge mira a concedere agevolazioni per l’acquisto del biglietto ferroviario, aereo o marittimo, ai cittadini italiani che si trovano lontani dalla loro città di residenza, agevolandoli a tornare in essa per esercitare il diritto di voto. Tale facilitazione, per i viaggi in treno, consiste nello sconto pari al 70 per cento del prezzo del biglietto, sia in prima che in seconda classe su tutti i tipi di treno ed è comprensivo anche di supplementi per cuccette e vagoni letto. Per i viaggi aerei o marittimi lo sconto consiste nella riduzione pari al 50 per cento del prezzo del biglietto in classe turistica.
Poiché le agevolazioni vengono concesse in occasione delle consultazioni elettorali, per poter usufruire degli sconti è necessario mostrare, al momento dell’acquisto del biglietto, la tessera elettorale che, per il viaggio di ritorno, dovrà risultare regolarmente vidimata dal seggio elettorale.
L’approvazione di questa proposta di legge, oltre a rendere effettivo quanto previsto dalla Costituzione, ossia consentire la legittima partecipazione dei cittadini al voto, avrà il conseguente importante effetto di veder aumentare l’affluenza alle urne, così che il diritto-dovere all’esercizio del voto sia un reale strumento di partecipazione dei cittadini alla vita democratica nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.1. L’articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 116. – 1. In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani, residenti in Italia, che si recano nella sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, hanno diritto ad agevolazioni tariffarie sui viaggi di andata e di ritorno, pari al 70 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto ferroviario e pari al 50 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto aereo e marittimo.

2. Le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 sono riferite alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto marittimo. Per il trasporto ferroviario sono riferite a tutti i tipi di treno e si applicano sull’intero prezzo del biglietto, in prima e in seconda classe, comprensivo di eventuali supplementi per cuccette o per vagoni letto.

3. I biglietti di cui al comma 1 hanno un periodo di utilizzazione di quattordici giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal settimo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla chiusura del seggio elettorale.

4. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è necessario:

a) per il viaggio di andata, essere in possesso:
1) di un documento di identità in corso di validità;
2) della tessera elettorale in corso di validità;

b) per il viaggio di ritorno, essere in possesso:
1) del biglietto di andata;
2) della tessera elettorale regolarmente vidimata dalla competente sezione del seggio elettorale».

Art. 2.1. Dopo l’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – 1. In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani, residenti in Italia, che si recano nella sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, hanno diritto ad agevolazioni tariffarie sui viaggi di andata e di ritorno, pari al 70 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto ferroviario e pari al 50 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto aereo e marittimo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riferite alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto marittimo. Per il trasporto ferroviario sono riferite a tutti i tipi di treno e si applicano sull’intero prezzo del biglietto, in prima e in seconda classe, comprensivo di eventuali supplementi per cuccette o per vagoni letto.

3. I biglietti di cui al comma 1, hanno un periodo di utilizzazione di quattordici giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal settimo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla chiusura del seggio elettorale.

4. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è necessario:

a) per il viaggio di andata, essere in possesso:
1) di un documento di identità in corso di validità;
2) della tessera elettorale in corso di validità;

b) per il viaggio di ritorno, essere in possesso:
1) del biglietto di andata;
2) della tessera elettorale regolarmente vidimata dalla competente sezione del seggio elettorale».

Art. 3.1. All’articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli elettori italiani, residenti in Italia, che si recano nella sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, hanno diritto ad agevolazioni tariffarie sui viaggi di andata e di ritorno, pari al 70 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto ferroviario e pari al 50 per cento del prezzo del biglietto per il trasporto aereo e marittimo. Le agevolazioni tariffarie sono riferite alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto marittimo. Per il trasporto ferroviario sono riferite a tutti i tipi di treno e si applicano sull’intero prezzo del biglietto, in prima e in seconda classe, comprensivo di eventuali supplementi per cuccette o per vagoni letto.
I biglietti di cui al quarto comma, hanno un periodo di utilizzazione di quattordici giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal settimo giorno antecedente l’apertura del seggio elettorale e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla chiusura del seggio elettorale.
Per usufruire delle agevolazioni di cui al quinto comma, è necessario:

a) per il viaggio di andata, essere in possesso:
1) di un documento di identità in corso di validità;
2) della tessera elettorale in corso di validità;

b) per il viaggio di ritorno, essere in possesso:
1) del biglietto di andata;
2) della tessera elettorale regolarmente vidimata dalla competente sezione del seggio elettorale».

Art. 4.1. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Le agevolazioni di viaggio previste dall’articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall’articolo 25-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali»;

b) l’articolo 2 è abrogato.

Art. 5.1. I minori introiti, derivanti dalle agevolazioni tariffarie previste dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono rimborsati alla società Trenitalia Spa e ai vettori aerei e marittimi, a titolo specifico dal Ministero dell’interno e fanno carico sugli stanziamenti dello stato di previsione del medesimo Ministero per le spese elettorali.

2. Con regolamento del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, determinato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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