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Proposta di Legge del Senatore Stefano Ceccanti

Proposta di Legge del Senatore Stefano Ceccanti2020-09-07T01:02:56+02:00

Riportiamo di seguito il testo integrale della Proposta di Legge n.1561 presentata al Senato a firma dei seguenti Senatori:

Stefano Ceccanti (PD)

Giuseppe Lumia (PD)

Marilena Adamo (PD)

Dorina Bianchi (PD)

Laura Bianconi (PdL)

Vannino Chiti (PD)

Silvia Della Monica (PD)

Cinzia Maria Fontana (PD)

Luigi Lusi (PD)

Claudio Micheloni (PD)

Colomba Mongiello (PD)

Magda Negri (PD)

Paolo Nerozzi (PD)

Oskar Peterlini (UDC-SVP-Aut)

Nino Randazzo (PD)

Francesco Sanna (PD)

Luciana Sbarbati (PD)

Helga Thaler Ausserhofer (UDC-SVP-Aut)

Lucio Malan (PdL)

Maria Fortuna Incostante (PD)

Enrico Morando (PD)

Giorgio Tonini (PD)

Potete seguire tutti gli aggiornamenti relativi al Disegno di Legge, nell’apposita pagina sul sito del Senato della Repubblica

 


 

RELAZIONE

 

Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1561 – “Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo”

Onorevoli Senatori – Gli studenti universitari sono un segmento molto importante del Paese sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. Molti di essi sono spinti per varie ragioni a studiare in località situate a molti chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza, situazione che rende difficile l’esercizio del diritto di voto, non solo perché il periodo elettorale viene di norma a coincidere con sessioni di esame particolarmente impegnative ma anche perché gli sconti elettorali previsti per chi viaggia in treno, autostrada, mare o aereo sono applicati sulle tariffe intere, rendendo tale agevolazione addirittura meno conveniente dei normali viaggi economici.

Il presente disegno di legge, che riprende il testo di una proposta del deputato Gambini (n. 6346 della XIV Legislatura) cerca di accogliere anche le sollecitazioni giunte da più parti in questi giorni, con una petizione on-line che in poco tempo ha raccolto più di 3.000 firme, e di risolvere il problema rispetto alle elezioni politiche ed europee, tenendo conto della specificità di entrambe le consultazioni.

Le uniche soluzioni praticabili sembrano, sia per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo sia per le elezioni politiche, la possibilità di voto nella circoscrizione ove ha sede l’università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, e per le sedi ubicate all’estero, con il voto per corrispondenza per gli studenti ivi temporaneamente domiciliati, applicando per quanto possibile la normativa prevista per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, prevedendo tutte le opportune garanzie di segretezza del voto. Diversamente, lo spostamento di centinaia di elettori, talora anche di qualche migliaio, da una circoscrizione ad un’altra potrebbe alterare la logica di un sistema basato sulle circoscrizioni, alterandone i risultati, anche in modo non pianificato.

Si tratterebbe così di un primo esperimento i cui risultati potrebbero poi essere attentamente valutati anche al fine di estenderlo ad altre categorie di elettori aventi i medesimi problemi di pendolarismo a forti distanze. Riteniamo, infatti, che la garanzia del diritto di voto si sostanzi non solo in una garanzia di legge ma che debba essere accompagnata da misure che garantiscano a tutti l’effettivo esercizio di questo diritto.

Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Esercizio del voto degli studenti universitari alle elezioni per il Parlamento europeo)

1. Dopo l’articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono votare, previa esibizione del certificato elettorale e del certificato di iscrizione all’università, in una delle sezioni del comune in cui la propria università o la propria facoltà ha una sede. Si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale è ubicata all’estero e sono ivi temporaneamente domiciliati possono votare per corrispondenza. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n.  459, che reca norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».

Art. 2. (Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Dopo l’articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero si trovino all’estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l’elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, allegando il certificato di iscrizione all’università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all’elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con relativa busta;

c) la busta recante l’indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l’elettore è inserito;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L’elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste l’elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del  Segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi;  sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell’avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l’integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l’interno, la inserisce nell’urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 3. (Esercizio del voto per corrispondenza degli studenti universitari alle elezioni del Senato della Repubblica)

1. Dopo l’articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero si trovino all’estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al comune nelle cui liste è iscritto l’elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, allegando il certificato di iscrizione all’università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia al cittadino che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con relativa busta;

c) la busta recante l’indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l’elettore è inserito;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L’elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l’elettore è incluso.
Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell’avvio delle operazioni di voto, il Presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l’integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l’interno, la inserisce nell’urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

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